Decreto Biocidi – derattizzazione ecologica

Decreto Biocidi – derattizzazione ecologica

Ministero della Salute

DECRETO 11 marzo 2010

Attuazione della direttiva 2009/84/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all’inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva. (10A06552) (G.U. Serie Generale n. 122 del 27 maggio 2010)

Art. 2

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data

di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fluoruro di

solforile come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria

degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli

altri artropodi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del

rilascio dell’autorizzazione come prodotti biocidi.

2. Entro il 30 giugno 2011, i titolari di autorizzazioni di presidi

medico-chirurgici di cui al comma 1 presentano al Ministero della

salute, per ogni presidio medico-chirurgico, per il quale si intenda

ottenere il mutuo riconoscimento o l’autorizzazione come prodotto

biocida, una specifica richiesta, corredata da tutti gli elementi

previsti dall’art. 6 e dall’art. 9, del decreto legislativo 25

febbraio 2000, n. 174.

3. Entro il 30 giugno 2013, verificato il ricorrere delle

condizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio

2000, n. 174, il Ministero della salute procede al rilascio di una

nuova autorizzazione come biocida, che sostituisce l’autorizzazione

come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di

esito negativo della valutazione, procede ai diniego

dell’autorizzazione e alla contestuale revoca dell’autorizzazione

come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il

Ministero fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato

dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma

1, per i quali ai 30 giugno 2011 non e stata presentata alcuna

richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano

revocate per effetto dei presente decreto con decorrenza 31 dicembre

2011 e i relativi prodotti non possono piu’ essere immessi sul

mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno

2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai

presidi medico-chirurgici contenenti piu’ di un principio attivo. Per

essi i termini per la presentazione delle richieste e per la

conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto

stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi

attivi presenti nella loro composizione.

Decreto Ministeriale Biocidi 31-mar-2008


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